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Le verifiche degli enti pubblici sui pagamenti di somme maggiori di 5000 euro sono sospese fino al 31 agosto 2020: in tutti i casi in cui non sia già arrivato l’ordine di pagamento dell’agenzia Entrate-Riscossione, l’ente deve sbloccare la procedura ed eseguire il versamento nei confronti delle imprese fornitrici o titolari di appalti. Tale decisione è stata stabilita dal Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19-5-2020, art. 153).

La normativa vigente infatti prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico che pagano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a 5000 euro devono preliminarmente verificare se il beneficiario ha debiti verso l’agente della riscossione almeno pari a quella cifra. Se sussistono debiti, l’ente deve astenersi dall’effettuare il pagamento e allertare il competente agente della riscossione.

Il Decreto Rilancio sospende invece l’obbligo previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento, prima di effettuare un pagamento superiore a 5000 euro.

Il Decreto chiarisce, inoltre, che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione, per le quali l’agente della riscossione non ha già notificato l’ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto. In tal caso, le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento a favore del beneficiario.