Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, il cosiddetto Decreto Agosto relativo alle Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, prevede al Capo Quinto “Disposizioni concernenti Regioni, Enti locali e sisma”.
Rilevante è il primo articolo della sezione, l’art. 39, che impone un incremento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali.
Si legge che “ai fini del ristoro della perdita di gettito degli Enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo è incrementata di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020”.
Di questi, 1.220 milioni di euro sono in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
Gli Enti locali beneficiari delle risorse sono tenuti a inviare una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica utilizzando l’applicativo web del Ministero dell’economia e delle finanze – Pareggio Bilancio – entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
Il Decreto prevede inoltre un incremento delle risorse per la progettazione degli Enti locali, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per le scuole e le infrastrutture.
Alcuni articoli sono rilevanti per gli enti locali sulle questioni fiscali:
- l’art. 54 fissa il termine per gli equilibri di bilancio. Quest’ultimo viene prorogato al 30 novembre 2020, proroga motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l’art. 55 detta invece le modalità per l’estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA.
Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali possono chiedere le anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse residue per assicurare liquidità “per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”.
Le anticipazioni di liquidità sono concesse entro il 23 ottobre 2020. Possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020.
Con la proroga dello stato di emergenza, fino al 15 ottobre 2020 sono sospese infine le verifiche di inadempienza disposte dalle PA prima di procedere al pagamento di somme superiori a 5.000 euro a favore di imprese e privati.
Le verifiche già effettuate restano prive di effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita che aveva introdotto tale previsione normativa, dal 19 maggio 2020, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.
Il Decreto Agosto ha prorogato l’operatività delle previsioni di sospensione, dal 31 agosto al 15 ottobre.
Ciò comporta che per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.